Criteri utilizzati nel bando di concorso anno 2020 per assegnazione di contributi a sostegno dell’affitto
NewTuscia Umbra – Perugia – I consiglieri di Idee Persone Perugia Croce e Maddoli hanno interrogato il Sindaco e la giunta in merito ai criteri utilizzati nel bando di concorso 2020 per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’affitto nel comune di Perugia. In particolare, -fanno notare i consiglieri- considerata la difficile e delicata fase di emergenza, con le pesanti conseguenze sociali ed economiche che essa ha causato a un’ampia fascia di popolazione, e la conseguente necessità di attuare politiche di sostegno alle persone e alle famiglie che siano più inclusive possibili, non possiamo non notare che nel bando in questione manca del tutto il riferimento all’epidemia e non è previsto nessun criterio di preferenzialità per chi possa dimostrare di aver subito danni al reddito familiare nel primo semestre 2020, a causa della pandemia. Inoltre, rispetto al requisito dell’impossidenza di alloggio, il bando identifica l’intero territorio nazionale come ambito di riferimento, laddove in molti comuni di alte regioni il criterio territoriale è quello dell’impossidenza sullo stesso territorio comunale, eventualmente allargato di un raggio di 40-50 km. Infine, tra i requisiti per avere diritto al contributo è previsto quello della residenzialità minima di almeno 5 anni. “Tali criteri –sostengono Croce e Maddoli- sembrano essere piuttosto restrittivi ed escludenti rispetto a categorie vulnerabili, quali giovani, precari, studenti e stranieri.”
L’Assessore alle politiche sociali Cicchi aveva già inviato ai consiglieri una risposta scritta in cui si precisava che il contributo è finanziato con il Fondo nazionale per la locazione e che i requisiti per accedervi sono stati stabiliti dalla Legge regionale 23/2003, in particolare per quanto riguarda il criterio dei 5 anni continuativi nella Regione e l’impossidenza su tutto il territorio nazionale di un alloggio con rendita catastale superiore a 200 euro. “La delibera 755 del 1999 del Consiglio regionale, inoltre, –si legge ancora nella risposta- lascia ai comuni la possibilità di stabilire nei bandi limiti di accesso superiore, fino ad un massimo del 25%, o in alternativa di incrementare della stessa percentuale l’entità massima del contributo assegnabile. Abbiamo ritenuto che la scelta di aumentare i redditi per l’ammissione al contributo massimo avrebbe avuto l’effetto di discriminare proprio i giovani, i precari e gli stranieri, per favorire altre categorie, mente la scelta di incrementare il contributo massimo avrebbe avuto effetto discriminatorio rispetto al numero di beneficiari.”
Relativamente alla mancanza di preferenzialità per chi ha subito riduzioni di reddito a causa della pandemia, l’assessore aveva precisato per iscritto che al momento tale diminuzione di reddito è, di fatto, impossibile da dimostrare e da verificare, in quanto ciò sarà possibile solo il prossimo anno. Attualmente i redditi di riferimento così come stabilito dalla regione sono quelli del 2018.
In replica alla risposta scritta, comunque, la consigliera Maddoli ha obiettato che se da un lato il comune fa riferimento alla legge regionale che prevede il requisito dei 5 anni di residenza sul territorio, lo stesso requisito non è comunque previsto dalla legge nazionale.
